Attualmente nell’unione europea vige la direttiva 2006/42/CE che è la versione rivista della direttiva “macchine”, la cui prima versione è stata adottata nel 1989.
La nuova direttiva macchine, che si applica dal 29 dicembre 2009, ha un duplice scopo:
1. armonizzare i requisiti di sicurezza e di tutela della salute applicabili alle macchine sulla base di un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza;
2. garantire la libera circolazione delle macchine nel mercato dell’UE.
Questa ultima revisione della direttiva macchine non introduce modifiche radicali rispetto alle versioni precedenti (del 1989 e del 1998): chiarisce e consolida le prescrizioni della direttiva, allo scopo di migliorarne l’applicazione pratica.
La particolarità della direttiva è che detta dei “Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute” (RESS), e deve essere applicata da tutti i produttori che vogliono mettere i loro prodotti sul mercato europeo. Se un prodotto soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza, il prodotto può essere immesso sul mercato.
La Direttiva Macchine viene pubblicata per la prima volta come direttiva 89/392/CEE del 14 giugno 1989; in essa all’articolo 13 si stabiliva che gli Stati membri pubblicassero le disposizioni legislative di recepimento nazionale entro il 1° gennaio 1992, mentre l’entrata in vigore della direttiva era fissata al 1° gennaio 1993, con un periodo transitorio — nel quale erano consentite l’immissione sul mercato o la messa in servizio di macchine non conformi alla direttiva — fino al 31 dicembre 1994.
La direttiva si applicava quindi in regime definitivo a partire dal 1° gennaio 1995 in tutta Europa.
In Italia, invece, il recepimento della direttiva 89/392/CEE è stato effettuato con il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 1996 ed entrato in vigore il 21 settembre 1996.
Le direttive europee sono regolamenti vincolanti per gli stati membri, ma è poi ogni singolo stato membro che deve trasformare i regolamenti in leggi introducendo così l’obbligo al rispetto delle disposizioni.
La Direttiva Macchine fa parte delle “Direttive di Prodotto”. Si applica alle macchine progettate per essere immessi sul mercato (o installati) nell’Unione europea/SEE*.
È destinata a produttori, importatori e rivenditori di macchinari e componenti di sicurezza e intende armonizzare il livello di sicurezza dei prodotti progettati e realizzati da produttori diversi.
Le macchine costruite ed installate prima del 1996 non rientrano nell’ambito della direttiva, perché erano già sul mercato. Per quanto riguarda la rivendita di dette macchine usate, le normative nazionali descrivono le procedure da seguire.
Esempio: il proprietario di una macchina che vende la stessa ad un utilizzatore diretto deve sempre attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza della vigente direttiva macchine (di cui all’allegato V). Tale obbligo riguarda anche chi concede la macchina in conto/lavoro, la noleggia, la fornisce in prestito d’uso o la cede ad un rivenditore con procura di vendita, al momento della vendita è tenuto ad attestare la conformità della macchina ai suddetti requisiti di sicurezza.
La direttiva individua come:
MACCHINE
o l’insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata;
QUASI MACCHINE
Gli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata – ad esempio un sistema di azionamento – unicamente destinati ad essere incorporati o assemblati ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina.
OMAN negli anni ha acquisito una competenza specifica per la messa in sicurezza delle macchine ed attrezzature costruite ed installate prima del 1996, progettando costruendo ed applicando, ripari e protezioni, sistemi di interblocco, sistemi di supervisione per renderle conformi ai requisiti di sicurezza.
Ci teniamo a specificare però che gli eventuali interventi di OMAN non sollevano la responsabilità del proprietario e/o datore di lavoro sia per l’utilizzo che per la vendita/cessione della macchina o attrezzatura.
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